Login utente

Registrati

Cerca nel sito

0

Il Vaticano vorrebbe l’abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194

Marco Marchese
Marco Marchese
22/04/2008 - 22:38

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, proprio grazie alla Legge 194 del 22.05.1978. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’ aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Questa legge conferma i ruoli ed i compiti dei consultori familiari istituiti precedentemente con la Legge 405 del 29.07.1975, che comprende anche: l’informazione sui diritti spettanti alla gestante in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio, sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; il contributo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Secondo questa legge l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. I processi patologici, che configurino i casi previsti in precedenza, sono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere praticati anche presso gli ospedali pubblici specializzati, ecc. come previsto della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte agli interventi per l'interruzione della gravidanza, quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è d’età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. La presente “legge sull’aborto” è fatta per le donne e comunque le protegge anche penalmente; infatti è punibile finanche con la reclusione a seconda della gravità: chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza; chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro; chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, anche con l’inganno o con l’intenzione di provocare lesioni; chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge in questione. Ora dopo la moratoria sulla pena di morte, giusta e lecita, il Vaticano e i suoi tirapiedi, indecorosamente mirano all’abolizione della legge L. 22 maggio 1978, n. 194, paragonando maldestramente ed in malafede l’aborto alla pena capitale, non volendo considerare volutamente che tale legge è stata ed è una conquista della Donna di tutti i tempi. Forse per il Clero, la Donna non dovrebbe votare, non dovrebbe andare a scuola, non dovrebbe guidare, dovrebbe usare il fazzoletto in testa come le donne musulmane, dovrebbe mantenersi vergine sino al matrimonio (infibulata a livello psichico e morale). La legge sull’aborto non può essere violata o abrogata da alcuno, figuriamoci da coloro che hanno da sempre minato la libertà e che puntualmente tentano di riportare il popolo italiano agli anni del peggiore oscurantismo culturale e morale, come ad esempio il Clero cattolico ed i loro tirapiedi, che agiscono all’interno dei partiti.

Giuseppe Fontana 

www.almcalabria.it